Art. 8.
(Norme di produzione vegetale).

      1. Oltre alle norme generali di cui all'articolo 7, alla produzione biologica vegetale si applicano le seguenti norme:

          a) la produzione biologica vegetale deve basarsi su tecniche di lavorazione del terreno e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo, ad accrescere la stabilità del suolo e la sua biodiversità nonché a prevenire la compattazione e l'erosione del suolo;

          b) la fertilità e l'attività biologica del terreno devono essere mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, compreso il sovescio, e la concimazione con concime naturale e materia organica provenienti da aziende biologiche;

          c) l'uso complementare di fertilizzanti e ammendanti compatibili con gli obiettivi e i princìpi dell'agricoltura biologica è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati ai sensi dell'articolo 11;

          d) è vietato l'uso di concimi minerali azotati;

          e) tutte le tecniche di produzione vegetale devono evitare o limitare al minimo l'inquinamento dell'ambiente;

          f) la prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti deve essere ottenuta principalmente attraverso la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture e le tecniche colturali;

          g) in caso di grave rischio per una coltura, l'uso di prodotti fitosanitari compatibili con gli obiettivi e i princìpi dell'agricoltura biologica è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati ai sensi dell'articolo 11;

 

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          h) l'uso di sostanze sintetiche autorizzate deve essere assoggettato a limiti e condizioni quanto alle colture cui possono essere applicate, alle modalità di applicazione, al dosaggio, ai tempi di applicazione e al contatto con la coltura;

          i) possono essere utilizzati soltanto sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente. Per tale scopo, la pianta madre da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativo devono essere prodotte secondo le norme stabilite dalla presente legge per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi.

      2. La raccolta di vegetali commestibili e delle loro parti, che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole, è considerata metodo di produzione biologico a condizione che:

          a) tali aree non abbiano subìto trattamenti con prodotti diversi da quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 11 per un periodo di tre anni precedente la raccolta;

          b) la raccolta non comprometta l'equilibrio dell'habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta.